Riforma dello Sport: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su statuti, franchigia IRPEF e regime IRAP/IVA

| REDAZIONE |

A distanza di tempo dall’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021, l’applicazione pratica della riforma del lavoro sportivo dilettantistico continua a sollevare dubbi operativi per operatori del settore, dirigenti e consulenti fiscali. Per fare chiarezza sugli aspetti tributari più complessi e articolati nodi interpretativi, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026.
Il documento di prassi fornisce un quadro interpretativo organico che spazia dai requisiti statutari per le ASD e SSD al trattamento fiscale dei rimborsi spese, fino ai limiti della franchigia IRPEF per i lavoratori sportivi e al regime IRAP e IVA.
Di seguito i 6 punti chiave chiariti dal Fisco per guidare associazioni, società e collaboratori in una corretta gestione fiscale.
1. Statuti delle SSD e clausole fiscali di decommercializzazione
Per accedere ai benefici fiscali di decommercializzazione dei corrispettivi specifici (art. 148 del TUIR e art. 4 del D.P.R. 633/72), la semplice qualifica di ente sportivo dilettantistico iscritto al Registro (RASD) non è sufficiente. Le SSD costituite in forma di società di capitali o cooperative devono verificare che i propri statuti contengano espressamente le clausole tributarie che sanciscono l’assenza di scopo di lucro. Nonostante la riforma dello sport ammetta forme attenuate di lucrosità ai fini civilistici, il diritto alle agevolazioni fiscali impone il rispetto stringente delle regole antielusive dettate dal TUIR.
2. Rimborsi forfetari ai volontari e soglia dei 15.000 euro
La circolare chiarisce la gestione dei rimborsi spese forfetari (fino a 400 euro mensili) erogati ai volontari in occasione di eventi e manifestazioni:
Regola generale: tali somme sono in linea di principio non imponibili e non costituiscono reddito.
Cumulo con i compensi: se il volontario nello stesso periodo d’imposta percepisce anche compensi da lavoro sportivo, i rimborsi forfetari rilevano ai fini del monitoraggio e del raggiungimento del limite esente di 15.000 euro annui.
Superamento del limite: qualora l’ammontare complessivo annuo (compensi + rimborsi forfetari) superi la franchigia di 15.000 euro, le somme eccedenti entrano interamente nel calcolo dell’imponibile IRPEF.
3. Franchigia di 15.000 euro per il lavoro sportivo subordinato
L’esenzione dall’imposta sui redditi fino a 15.000 euro annui (art. 36, comma 6 del D.Lgs. 36/2021) non è ristretta ai soli collaboratori autonomi o co.co.co., ma si applica anche al lavoro sportivo subordinato nell’area del dilettantismo. L’eventuale quota eccedente i 15.000 euro verrà invece assoggettata alle ordinarie aliquote e ritenute previste per i redditi da lavoro dipendente.
4. Esclusione IRAP per le collaborazioni amministrativo-gestionali
L’esclusione dalla base imponibile IRAP previsti per i compensi percepiti dai lavoratori sportivi sotto la soglia degli 85.000 euro annui è stata estesa anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.
Tuttavia, l’Agenzia ribadisce un aspetto critico sul funzionamento della soglia: l’importo di 85.000 euro non è una franchigia. Nel caso in cui il singolo compenso annuo sia pari o superiore a tale cifra, l’intero ammontare (e non soltanto la parte eccedente) confluirà nella base imponibile ai fini IRAP.
5. Profili IVA e cessione del contratto degli atleti
In merito al regime IVA per le prestazioni sportive esenti (ai sensi dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023), l’Agenzia precisa che:
È consentita la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le attività sportive esenti rese da enti senza scopo di lucro a favore di chi pratica lo sport;
La cessione del contratto di un atleta a titolo oneroso verso una società professionistica è una prestazione di natura economico-finanziaria. Pertanto, non rientra tra le prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva dilettantistica e resta soggetta ad IVA ordinaria.
6. Estensione del regime di favore ex Legge 398/1991 alle SSD
La circolare conferma che anche le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) costituite in forma di società di capitali o cooperative beneficiano della decommercializzazione dei proventi derivanti da attività commerciali connesse e da raccolte pubbliche di fondi. L’agevolazione trova applicazione nell’ambito del regime della Legge 398/1991, entro il limite massimo di due eventi all’anno e per un importo non superiore a 51.645,69 euro complessivi.

